Con “asset protection” si identifica quella branca del diritto che si occupa degli strumenti finanziari volti a destinare propri risparmi o investimenti al perseguimento di determinate finalità, così mettendoli al riparo da eventuali aggressioni da parte dei creditori.
La protezione del patrimonio personale o familiare è riconosciuta da diversi ordinamenti esteri (in particolare di common law, Stati Uniti ed Inghilterra in primis) come assolutamente legittima – se non anche “virtuosa” – se vista a tutela di specifiche esigenze,: in Italia, invece, esiste tradizionalmente una sorta di pregiudizio verso tali istituti, spesso visti come delle fraudolente interposizioni create dal debitore, al solo fine di limitare o eludere i diritti dei propri creditori.
Tale pregiudizio si rivela spesso comprensibile, considerando che, in parecchi casi sottoposti al vaglio dei nostri Tribunali negli ultimi decenni, è risultato che le misure di protezione patrimoniale erano state poste in essere, maldestramente e quasi sempre “fuori tempo massimo”, dal debitore con i creditori alle calcagna ed in ogni caso con problematiche conclamate di “liquidità”.
Esistono altresì nel nostro ordinamento diverse eccezioni al principio di “responsabilità patrimoniale” (in base al quale il debitore, in linea di principio, risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri: art. 2740 del Codice Civile), disciplinando diversi istituti che consentono di approntare, a determinate condizioni e per il perseguimento di finalità meritevoli di tutela, una piena, e del tutto lecita, protezione del proprio patrimonio.
A partire dal 1975 , con l’istituto del “Fondo Patrimoniale”, veniva sancita l’intangibilità di determinati beni destinati al soddisfacimento di esigenze della famiglia; più di recente (nel 2006), con l’introduzione nel codice civile dell’art. 2645 ter, la possibilità di destinare proprie sezioni di patrimonio personale o familiare al raggiungimento di specifiche finalità è stata ampliata notevolmente (essendo sufficiente, ai fini della validità del “vincolo”, il perseguimento di interessi meritevoli di tutela; anche al di fuori, quindi, dell’ambito familiare).
Non va poi dimenticata la disciplina normativa delle “polizze vita” (artt. 1919 ss. c.c.), che assicura la non aggredibilità da parte dei creditori sia alle somme dovute al beneficiario di polizza che a quelle dovute al contraente. Interessante è, infine, l’istituto del Trust, che, a seguito della Convenzione dell’Aja del 1995, ha piena cittadinanza nel nostro ordinamento, con cui la segregazione patrimoniale è assoluta, e grazie al quale possono essere perseguite infinite finalità, sia immediate che a medio o a lungo termine.
Nei miei prossimi articoli mi sono prefisso di analizzare le caratteristiche principali dei sopraddetti istituti con l’obiettivo di fornire una panoramica generale , e premetto sin d’ora che la scelta dello strumento più adatto alle finalità del caso concreto dovrà essere compiuta congiuntamente al proprio Consulente, solo dopo un’attenta analisi sui profili legali e fiscali dell’operazione da intraprendersi e in coerenza con eventuali vincoli, desiderata e finalità.