Chi sono gli eredi legittimi?

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Diamo inizio alla pubblicazione di alcuni articoli sugli aspetti relativi alla trasmissione ereditaria di beni e patrimoni. In questo primo numero affronteremo la definizione di “Eredi legittimi e legittimari”: i due concetti sono qui discussi unitamente, malgrado costituiscano due argomenti ben distinti, la cui trattazione unitaria è mirata a chiarire precisamente la differenza tra di essi.

In sintesi, l’Erede è il soggetto che subentra nel patrimonio del defunto; la chiamata all’eredità può avvenire o in forza della legge (successione legittima) ovvero in conseguenza di un testamento che dispone in favore del chiamato (successione testamentaria).

Quando la successione ereditaria avviene in assenza di testamento, o con un testamento che dispone solo parzialmente dei beni ereditari, si parlerà di successione legittima, perché la sorte dei beni sarà integralmente (o, appunto, parzialmente) decisa dalle disposizioni della legge che poi saranno analizzate.

Il soggetto chiamato all’eredità dalla legge sarà, quindi, l’erede legittimo.

Quando, invece, si parla di erede legittimario, si fa riferimento a un istituto completamente diverso che trova la propria disciplina nella parte generale della normativa sulle successioni, in primis nell’art. 457 e negli artt. 536 e seguenti del Codice. Possiamo affermare che “Legittimario” è colui al quale la legge garantisce una quota di eredità, indipendentemente dalle decisioni che il proprietario dei beni possa assumere mediante la redazione di un testamento. Il principio è chiarito dall’art. 457 del codice civile che precisa come “le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”; quindi, al momento del decesso, anche se ha disposto per testamento, il de cuius non potrà disporre di tutto il proprio patrimonio, anzi, come diremo, qualora abbia coniuge e figli, la quota liberamente disponibile è veramente residua.

La quota vincolata è detta “legittima” o “di riserva”; la quota della quale il soggetto può disporre è detta “disponibile”.

Il concetto base può riassumersi così: l’erede legittimo ha diritto a una quota (senza specificazione) dell’eredità mentre l’erede legittimario, invece, è il soggetto che ha sempre diritto alla propria quota legittima.

Per l’ipotesi in cui questa quota non venga rispettata, la legge prevede dei rimedi, ovviamente giudiziali, affinché i soggetti lesi nei loro diritti possano recuperare la titolarità della quota di eredità che loro spetta.

I legittimari, secondo la legge (art. 536 del codice civile) sono il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi; ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

I figli escludono la sussistenza di un diritto alla legittima in capo agli ascendenti. Al coniuge, non divorziato, spetta sempre una quota di eredità, da solo, oppure in concorso coi figli o con gli ascendenti.

La tabella sottoriportata mostra le quote di eredità che spettano alle diverse categorie di parenti che sono chiamati a succedere per legge nel caso in cui il defunto non abbia lasciato disposizioni testamentarie; ulteriore precisazione è che al coniuge, spetta sempre il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza famigliare e il diritto d’uso sui mobili che la arredano.

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Le successioni legittime

Le successioni legittime, sono le successioni disciplinate dalla legge in assenza (totale o parziale) di testamento.

Teoricamente, l’esistenza di una “successione legittima” non dovrebbe porre problemi di rispetto della quota di legittima. In realtà, il fenomeno può intervenire perché, nella determinazione dell’eredità, vengono inclusi non solo i beni in proprietà della persona al momento della morte, ma anche quelli dei quali egli si sia “liberato” nel corso della propria vita tramite donazioni più o meno “dirette”.

Esempio tipico è il caso in cui, in vita, un Genitore abbia donato, magari a un figlio, un immobile e muoia lasciando altri beni e senza testamento. In tal caso, per capire se la legittima è rispettata, al valore dei beni lasciati, si dovrà aggiungere quello del bene donato in vita. Di tale fenomeno mi occuperò quando parlerò dell’azione di riduzione (strumento giuridico volto a rimediare alle lesioni di legittima).

Nell’ipotesi di successione legittima “senza intoppi”, vale, in primo luogo, il principio per cui, quanto ai parenti, il prossimo (inteso quale il più vicino in grado) esclude i seguenti.

I figli sono i “primi” eredi e succedono in parti uguali; se non vi sono figli, succedono gli ascendenti, ma per stirpi, ovvero metà agli ascendenti paterni e metà ai materni, indipendentemente dal loro numero. Se gli ascendenti non sono di grado uguale (si pensi ad una madre e a un nonno) il più vicino esclude l’altro, indipendentemente dalla stirpe di appartenenza.

In assenza di figli, genitori o ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. In assenza di fratelli (o di loro discendenti), la successione si apre in favore di altri parenti, non oltre il sesto grado.

Se consideriamo il coniuge, se concorre con un figlio, ha diritto a metà del patrimonio; se concorre con più figli a un terzo.

Se concorre con ascendenti legittimi o fratelli e sorelle del defunto, ha diritto a due terzi dell’eredità.

Di importanza fondamentale poi è che in mancanza di figli, ascendenti, fratelli o sorelle, al coniuge spetta l’intero patrimonio.

In mancanza di parenti entro il sesto grado, erede è lo Stato, il quale, però, non risponde dei debiti ereditari oltre il valore di quanto ha ricevuto.