Spesso qualche mio Cliente o conoscente mi chiede: “…ma se predispongo un bonifico a mio figlio, a mia moglie, a un fratello/sorella o a un altro parente sono tenuto a pagare l’imposta sulle donazioni? Oppure fino ad un certo importo sono salvo?”. E’ dunque il caso di scrivere alcuni chiarimenti in merito.
Innanzitutto , è bene ricordare che:
- Il bonifico bancario di una somma di denaro in favore di un soggetto, la cui causale sia una donazione, impone il pagamento dell’imposta sulle donazioni, salvo in alcuni casi espliciti che spiegherò più avanti.
- L’imposta va pagata anche se la donazione non avviene con atto notarile, formalità prevista dal codice civile, ma solo per le donazioni di non modico valore; la sanzione per la mancanza di atto pubblico è la nullità della donazione nei confronti delle parti (donante e donatario) e degli altri interessati (ad esempio gli eredi del donante). Tale nullità riguarda solo gli effetti civilistici della donazione, mentre l’atto resta ugualmente valido – e comunque rilevante – nei confronti del fisco. Quindi, a prescindere dalla forma utilizzata per la donazione (semplice bonifico, bonifico accompagnato da scrittura privata di donazione, bonifico a seguito di atto notarile), i rapporti con l’erario non possono essere trascurati.
Preferibile dunque una Donazione “diretta” o “indiretta” ? Andiamo a capirne un po’ di più.
La donazioni dirette e franchigie
La donazione diretta si ha quando il bene oggetto della donazione (ad esempio il denaro) viene dato direttamente al beneficiario. È proprio l’ipotesi del bonifico di denaro con causale: “donazione“.
Il caso della donazione fatta con bonifico richiede l’atto notarile e la presenza di due testimoni se si tratta di una cifra cospicua in relazione alle possibilità economiche del donante e del donatario (il codice civile parla di “donazione di non modico valore”).
Per tutte le altre è sufficiente anche solo un accordo verbale, il semplice comportamento (l’accredito della somma sul conto) o, al limite, una scrittura privata.
Nel caso in cui la donazione di non modico valore sia effettuata con semplice bonifico bancario, senza cioè l’atto notarile, essa è nulla. La Cassazione, tuttavia, ha ribadito che dal punto di vista tributario le imposte vanno ugualmente pagate come afferma la sentenza della Cassazione. n. 809/2014 per il versamento di somme su un conto cointestato; n. 10991/2013 per la co-intestazione di buoni postali fruttiferi; n. 26983/2008 per la co-intestazione di un libretto bancario; n. 3499/1999 per la co-intestazione di somme di denaro (Cfr. anche Cass. sent. n. 634/12 e n. 22118/10).
Attenzione: non sono dovute le imposte sulla donazione solo nel caso in cui:
- la donazione avvenga tra due coniugi o tra padre e figlio, nonno e nipote (e tutti gli altri rapporti in linea diretta come quelli tra gli adottanti e gli adottati, gli affiliati e gli affilianti);
- e, nello stesso tempo, la donazione non sia superiore a 1 milione di euro (cosiddetta “franchigia”).
Dunque, in una donazione tra marito e moglie o tra padre e figlio superiore a 1 milione di euro, si paga l’imposta sulle donazioni ed essa ammonterà al 4% della somma donata. A dover pagare la tassa è il donatario, cioè il ricevente la somma.
Nel caso in cui la donazione avvenga tra fratelli e sorelle, la franchigia è di 100.000 euro. Oltre tale importo, l’imposta è del 6%.
Nel caso di altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado, non c’è franchigia e l’imposta è del 6%.
Per tutti gli altri soggetti l’imposta è sempre dell’8%.
Donazioni indirette
Un altro discorso va fatto per la donazione indiretta: ad esempio, se un padre vuol regalare la casa al figlio può comprarla e donargliela (così compiendo due passaggi e realizzando una donazione diretta dell’immobile), ma può anche pagare il prezzo per conto del figlio, ordinando al costruttore di intestare a quest’ultimo l’immobile. Altro caso frequente si ha anche una donazione indiretta in presenza di un atto informale come un bonifico: il padre che vuol donare la casa al figlio può anche versare sul conto corrente di quest’ultimo il denaro necessario affinché paghi il prezzo al venditore e si intesti direttamente l’immobile.
Le più frequenti donazione indirette sono:
- donazione diretta di denaro con onere a carico del donatario di acquistare un determinato bene;
- Donante che acquista un bene (ad esempio una casa) pagandone il prezzo e intestandolo al donatario. Per individuare se ricorre o meno un caso di intestazione di beni in nome altrui e accertare il tipo di donazione effettuata, è necessario stabilire se a essere donato è il denaro o l’immobile acquistato con la somma donata;
- Stipula da parte del donante di un contratto di acquisto in veste di rappresentante, con successiva rinuncia a titolo di liberalità a richiedere al rappresentato quanto effettivamente pagato;
- Accordo con cui il donante assume, per spirito di liberalità e gratuità, l’obbligo di pagare un debito del donatario (cioè il prezzo al venditore), sorto in occasione di uno specifico contratto di vendita di immobili;
- Stipula di un contratto a favore di un terzo (donatario) come ad esempio nel caso di un contratto di vendita di un immobile tra venditore e figlio e assunzione da parte del padre del relativo obbligo di versare il corrispettivo.
Tassazione delle donazioni indirette
Per essere esente da imposta, la donazione indiretta deve essere espressamente menzionata nel contratto di compravendita; in caso contrario, è dovuta l’imposta di donazione. Tale interpretazione è stata fornita di recente da una controversa sentenza della Cassazione (n. 13133/16 del 24.06.2016), controversa perché lascia aperta la possibilità a controlli fiscali, in caso di mancato pagamento dell’imposta sulla donazione indiretta, anche ben oltre i termini previsti.
Il testo unico dell’imposta di successione e donazione stabilisce ( Art. 1, co. 4-bis, Dlgs 346/1990 ). che, se un genitore dà denaro a un figlio (ad esempio, facendogli un bonifico) con l’intenzione di regalarglielo, alla donazione informale così effettuata non è applicabile l’imposta di donazione se la provvista del denaro è “collegata” ad un atto avente come oggetto il trasferimento di un’azienda o di un immobile per il quale sia prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro o dell’Iva. Inoltre la Cassazione sostiene che il contribuente può godere dell’esenzione solo se fa “espressa dichiarazione in atto di compravendita” della donazione.
Conclusioni
La donazione indiretta non sconta imposte se è “collegata” a un atto (come la compravendita immobiliare) soggetto a Iva o a imposta di registro. Non sarà nemmeno tassata se non risulta da un atto scritto soggetto a registrazione.
Se invece risulta (anche per via di enunciazione) in un atto scritto, non se ne ha la tassazione in ogni caso, ma solo se:
- sia volontariamente registrata (qui si applica l’ordinaria tassazione, con le applicabili franchigie e con le aliquote del 4, 6 o 8%);
- sia accertata dal fisco e abbia un valore superiore a 180.760 euro; in questo caso la tassazione è dell’8% (da applicare su una base imponibile determinata tenendo conto delle applicabili franchigie).
Resto a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento in questa delicata materia.