Il Codice Civile consente di destinare determinati beni personali al soddisfacimento di “bisogni familiari”, così rendendoli insensibili alle eventuali vicende debitorie del costituente (purchè si tratti di debiti sorti successivamente alla costituzione del fondo – aventi natura “non familiare”, ed il creditore sia a conoscenza di tale natura).
Ecco il “fondo patrimoniale”, disciplinato dagli articoli 167 – 171 del vigente Codice Civile: un metodo relativamente semplice ed economico (con riferimento ai beni immobili, l’imposta ipotecaria e catastale sarà dovuta in misura fissa, salvo vi sia trasferimento di proprietà) per attuare un effetto segregativo su propri assets, pur rimanendone proprietari: i beni in fondo patrimoniale, così come i loro frutti, non potranno essere oggetto di azione esecutiva o cautelare, né di iscrizione ipotecaria, né saranno ricompresi in un eventuale fallimento del proprietario, in quanto – come statuito dalla Corte di Cassazione – “patrimonio separato destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori”.
Il Fisco dovrà arrestarsi di fronte ad un fondo patrimoniale legittimamente costituito, (ma il contribuente dovrà fornire la prova dell’estraneità del debito fiscale ai bisogni familiari e della conoscenza della estraneità in capo al creditore, Cass. 1295/2012). Va sottolineato che il presupposto necessario per la costituzione di un fondo patrimoniale è la sussistenza di un vincolo matrimoniale: potrà pertanto costituire il fondo ciascuno dei coniugi, od entrambi (ed anche un terzo, per atto tra vivi o per testamento, in loro favore), ma non il “single”, né la “coppia di fatto”.
Importante è riconoscere che non tutti i beni possono essere destinati al fondo, bensì solamente gli immobili, i mobili registrati ed i titoli di credito (i quali, per poter essere vincolati, devono esser resi nominativi con annotazione del vincolo od in altro modo idoneo). Potranno quindi essere conferite azioni societarie, ed anche (ma la dottrina non è unanime sul punto) quote di società a responsabilità limitata; non potranno in alcun modo essere conferiti, invece, beni mobili non registrati (tra cui l’azienda) o crediti.
Va inoltre ricordato che il fondo patrimoniale implica limitazioni piuttosto rilevanti all’amministrazione dei beni conferiti: essa spetta ad entrambi i coniugi, in via disgiunta per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione ed in via congiunta per quelli di straordinaria amministrazione (o comunque relativi alla concessione od all’acquisto di diritti personali di godimento).
Nel corso della durata del fondo, salva diversa pattuizione, i beni potranno essere alienati, ipotecati o dati in pegno solo con il consenso di entrambi i coniugi ed, in presenza di figli minori, con autorizzazione concessa dal giudice “nei soli casi di necessità od utilità evidente”.
Il fondo verrà a cessare naturalmente con l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; mentre, se vi sono figli minori, con il compimento della maggiore età da parte dell’ultimo di essi (di recente la Cassazione, con sentenza 17811/2014, ha statuito che, in presenza di figli minori, o anche solo di concepiti, il fondo non può essere fatto cessare in via anticipata).
Massima attenzione nella scelta del Fondo Patrimoniale, dunque: le peculiarità dell’istituto, che da un lato pone rilevanti limiti alla facoltà di disporre dei beni, e dall’altro – con la cessazione “automatica” al verificarsi di determinati eventi (divorzio, morte, maggiore età del figlio) – potrebbe non rivelarsi utile a garantire appieno le esigenze di protezione patrimoniale del costituente, impone un’attenta riflessione prima della scelta a favore dello stesso piuttosto che di altri strumenti offerti dall’ordinamento.