Recentemente, la disciplina dell’anatocismo bancario (ovvero il fenomeno per il quale gli interessi scaduti e non pagati producono a loro volta ulteriori interessi) ha subito dei cambiamenti profondissimi, creando dubbi tra gli operatori e tensioni nelle aule giudiziarie. Fino a poco tempo fa, infatti, la pratica anatocistica era “tollerata” e consentita agli Istituti di credito, in deroga a quanto stabilito in linea generale dall’art. 1283 del Codice Civile, purché alle condizioni fissate da una risalente delibera del CICR del 2000 (sostanzialmente, la pari periodicità del calcolo di interessi creditori e debitori e la pattuizione per iscritto).
La Legge Stabilità 2014 ha oggi riformulato il secondo comma dell’art. 120 del TUB, confermando il mandato al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie, ma inserendo una nuova limitazione: “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Tale norma ha certo una formulazione quasi incomprensibile ai più, ma è evidente la scelta di fondo: vietare l’anatocismo, rompendo in modo definitivo con il passato. Lo si evince agevolmente, del resto, questioni, peraltro non secondarie.
Non chiarisce, per esempio, se, al di là del divieto di produzione di nuovi interessi, gli interessi scaduti possano essere capitalizzati ad altri fini, come l’allungamento del termine prescrizionale (che è di cinque anni per gli interessi e di dieci anni per il capitale) o l’imputazione dei pagamenti effettuati dal debitore; non è chiara in merito ai criteri di computo degli interessi, e che utilità abbia stabilirne la periodicità; non precisa a quali operazioni bancarie debba applicarsi il divieto; non sono presenti indicazioni in merito alla esigibilità immediata o differita alla chiusura del conto degli interessi capitalizzati, ma non produttivi di interessi.
Proprio in virtù della incompletezza e della fumosità della norma, che non sembra poter prescindere dall’intervento del CICR, si potrebbe azzardare l’ipotesi che la disposizione non possa dirsi efficace, fino a quando non vedrà la luce, appunto, la nuova delibera del CICR: la conseguenza evidente è che, fino a quando tale delibera non viene emanata, rimane “ovviamente” in piedi il vecchio castello normativo, dunque l’anatocismo bancario è permesso.
Secondo altri Autori e parte della giurisprudenza, al contrario, la nuova norma sarebbe immediatamente efficace fin dal 1 gennaio 2014 (data di entrata in vigore della Legge Stabilità che l’ha introdotta nel nostro ordinamento).
Seguendo questa ricostruzione, esisterebbe già oggi un divieto di anatocismo bancario, e le banche non potrebbero quindi applicare interessi sugli interessi scaduti. Il quadro normativo si sta progressivamente completando. Ma il condizionale, dati gli ultimi episodi, è d’obbligo.
Il 15 luglio 2015 Banca d’Italia ha infatti emanato le nuove “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” e, soprattutto, il 24 agosto 2014 ha posto in pubblica consultazione la bozza della delibera del CICR, che il mondo bancario attende da quasi due anni.
Tre sono i principali punti su cui si è soffermato il Regolatore.
In primo luogo, si è precisato che la disciplina degli interessi di mora continuerà ad essere contenuta nel Codice Civile, senza alcuna “incursione” del Regolatore secondario. Per cui, se il cliente non è in regola con il pagamento degli interessi, le banche potranno applicare gli interessi moratori.
In secondo luogo, si è stabilito che gli interessi debbano essere conteggiati separatamente dal capitale, con periodicità almeno annuale, assicurando così nelle intenzioni anche maggiore trasparenza per la clientela.
In terzo luogo, ed è forse il punto più rilevante, la bozza di delibera interviene sull’esigibilità degli interessi maturati, stabilendo che gli interessi diventino esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione, da parte del cliente, dell’estratto conto (naturalmente, sono salvi termini più lunghi in favore del cliente).
Decorso tale termine, il cliente potrà pagare il debito per interessi con una rimessa sul conto o convenire con la banca l’addebito sul conto stesso, a valere sull’apertura di credito: in questo caso, la somma addebitata diventerà a tutti gli effetti capitale e sarà produttiva di ulteriori interessi. Con ciò a ben vedere si consente, di fatto, una nuova, seppur residuale, forma di capitalizzazione degli interessi, nonostante i proclami contenuti nel documento di presentazione del provvedimento.