Prestito a un parente o amico

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Un bel giorno potrebbe arrivare a tutti noi la richiesta di prestito, da parte di un parente o di un amico.

Difficile dire di no, potremmo compromettere rapporti di decenni o incrinare amicizie dalle scuole elementari. È altrettanto difficile recuperare i soldi se poi il parente o l’amico si defila e finge di nulla quando ti incontra. Secondo un vecchio detto popolare “quando si prestano soldi a un amico, si perdono sia i soldi, sia l’amico”. Per evitare  di dire addio al denaro esistono una serie di soluzioni percorribili.

 

Il “contratto”

 

Quando prestiamo dei soldi a qualcuno stiamo stipulando un vero e proprio contratto di mutuo. Tale affermazione è valida sia  che il prestito avvenga senza firmare un atto scritto (un accordo verbale e una stretta di mano), sia che invece venga redatta una scrittura privata. Si tratta di un contratto tipico, ossia disciplinato già dal codice civile. Questo non esclude, certo, la possibilità di personalizzare tale contratto, includendo specifiche garanzie o escludendole.

Il fatto di non mettere nulla per iscritto non significa che non si stia compiendo un’azione rilevante per il diritto: il documento cartaceo serve solo a evitare dubbi che, in futuro, potrebbero creare attriti tra le parti in merito all’interpretazione degli accordi conclusi oralmente. Ecco perché è sempre più prudente formalizzare il tutto in una scrittura privata. Tale scrittura privata non deve essere né registrata, né autenticata da un notaio. Insomma, il mutuante (chi dà i soldi in prestito) e il mutuatario (chi li riceve) possono, in piena autonomia, scrivere un contratto con il computer, stamparlo su carta in due copie, firmarle entrambe e scambiarsele.

Non è vera quindi l’affermazione che solo ed esclusivamente le banche possano prestare denaro: la legge non vieta a un privato di dare soldi in prestito a un altro privato. Si tratta di un’operazione pienamente lecita. L’importante è che il prestito non avvenga a tassi d’interesse da usura e che non diventi una professione abituale (in tal caso sì che bisogna essere una banca).

Il contratto può prevedere che, quale compenso del prestito, il mutuatario paghi al mutuatario gli interessi periodici (mensili, semestrali, annuali, ecc.); il mutuo si definisce così “a titolo oneroso”, dato che è previsto un corrispettivo a fronte dell’impegno economico di chi presta i soldi.

Nel caso in cui il mutuatario si impegni a restituire solo la somma inizialmente prestata, senza interessi, il contratto si dice a titolo gratuito. La disciplina non cambia sia nell’una che nell’altra ipotesi.

 

Come si scrive un contratto tra le parti?

 

Il contratto può essere davvero molto semplice. L’importante è indicare questi elementi:

  • nome e cognome del Mutuatorio e del Mutuante, con le relative generalità;
  • importo dato in prestito;
  • data di restituzione dei soldi. Se non viene prevista una precisa data di scadenza, la restituzione è dovuta a semplice richiesta del mutuante.

Se non viene stabilito nulla relativamente al pagamento degli interessi, il contratto si considera automaticamente a titolo oneroso e, pertanto, gli interessi saranno sempre dovuti. Tale conseguenza è molto importante nel caso di accordo verbale: infatti, il Mutuatario dovrà corrispondere gli interessi, non sussistendo il patto contrario che specifichi la gratuità dell’operazione.

Avere tra le mani un contratto è molto importante sia per il Mutuatario che per il Mutuante:

  • il Mutuante ha un documento scritto che, se presentato a un giudice, gli consente di ottenere un decreto ingiuntivo senza bisogno di fare cause: ciò accelera notevolmente i tempi per il recupero del credito;
  • il Mutuatario ha la possibilità di specificare, nel contratto, la gratuità del mutuo, se esistente, nonchè il termine per la restituzione della somma. Se, infatti, nulla risulta in merito e tutto viene lasciato a una dichiarazione verbale delle parti, il creditore ha diritto sia agli interessi, sia a chiedere la restituzione dei soldi in qualsiasi momento.

Ecco perché, se vogliamo tutelarci in caso di un prestito fatto a un parente o a un amico, possiamo convincerlo del fatto che il contratto scritto è anche a suo beneficio.

 

Il passaggio del denaro – Il Bonifico

 

Se firmare un accordo scritto può sembrare indelicato per via degli stretti rapporti che  legano creditore e debitore, è consigliato quantomeno di lasciare traccia del pagamento in modo che un domani non ci si trovi sprovvisti della prova del passaggio del denaro. È fondamentale utilizzare un pagamento tracciabile, che obbligatoriamente avverrà tramite bonifico bancario o  assegno non trasferibile. Da ricordare che con le nuove norme, se il prestito dovesse superare 3mila euro, il passaggio dei soldi non può avvenire in contanti, ma è sempre obbligatorio utilizzare un sistema di pagamento tracciabile.

Nel caso di bonifico, si utilizzerà una causale abbastanza generica come: prestito fruttifero (se prevede il pagamento di interessi) oppure prestito infruttifero (se non prevede il pagamento di interessi).

Attenzione però che la presenza di un bonifico quale unica prova del prestito di denaro non consente di ottenere un decreto ingiuntivo; per cui, in caso di mancata restituzione della somma, dovremo iniziare una causa ordinaria, coi relativi tempi e costi.

E se nel frattempo il debitore avesse intestato tutti i suoi beni a un’altra persona?

La legge prevede una chance, la cosiddetta azione revocatoria.

La legge non vieta la vendita o la donazione dei propri beni a chi è debitore di somme di denaro verso terzi: l’atto di intestare una casa, un terreno o un’automobile a un familiare o a qualsiasi altro soggetto è pienamente lecito sia da un punto di vista civilistico che penale. Ma è anche vero che il creditore può, ad atto già stipulato, renderlo del tutto inefficace, ricorrendo al giudice affinché lo revochi.

E’ possibile anche per il creditore proporre l’azione revocatoria contro il debitore che, fraudolentemente si sia spogliato dei propri beni, anche quando il suo credito non è ancora determinato e sicuro, ma è in corso di accertamento e verifica da parte del giudice.

 

La cambiale o l’assegno

 

Anche se ultimamente poco usato, il sistema migliore per garantirsi in caso di prestito di denaro a favore di terzi è farsi rilasciare dal debitore una cambiale con data di scadenza identica a quella della scadenza del mutuo. La cambiale fungerà da garanzia: per cui, se il debitore non restituisce la somma alla scadenza concordata, sarà possibile avviare direttamente un pignoramento senza bisogno né di una causa, né tanto meno di un decreto ingiuntivo. La cambiale è infatti un titolo esecutivo e ha la stessa forza di un provvedimento del giudice.

L’emissione della cambiale rende anche superfluo il contratto scritto, anche se la sua presenza funge sempre da ulteriore garanzia per le parti.

Talvolta  si ricorre a un assegno postdatato. Bisogna però chiarire che questo, seppur lecito da un punto di vista penale, è un illecito tributario. Con la conseguenza che, in assenza di regolarizzazione dell’imposta di bollo, non potrà essere riscosso prima della data in esso riportata, anche se il debitore appare insolvente in un momento anteriore e non paga le rate.

 

L’ipoteca

 

Estrema Ratio della tutela  è rappresentata dall’ipoteca.

Per prestiti particolarmente onerosi, il Mutuatario può acconsentire a rilasciare un’ipoteca su un immobile di proprietà. Il Mutuante, in questo modo, avrà un privilegio, rispetto agli altri creditori, sul bene ipotecato. In dettaglio, il creditore è ugualmente obbligato a iniziare una causa civile per ottenere un ordine di pagamento da parte del giudice (causa durante la quale dovrà dimostrare il proprio diritto, con tutte le considerazioni elencate finora); ma, al momento del pignoramento, potrà mettere in vendita l’immobile ipotecato e sul ricavato sarà preferito ad eventuali altri creditori. Inoltre, nel caso in cui  il debitore vendesse la casa, l’ipoteca si trasferirebbe sul nuovo titolare.

In conclusione, il prestito a parenti ed amici potrà essere gestito serenamente e con reciproca soddisfazione se le regole condivise saranno rispettate. Entità del prestito, modalità di restituzione, data per i termini di restituzione, eventuali costi o interessi dovranno essere chiari, precisi ed inequivocabili.

 

Sono a vostra disposizione per chiarire questo e altri aspetti della vita economica.