Gli effetti della separazione e del divorzio sul diritto a ereditare una quota del patrimonio dell’ex coniuge, del Tfr e della pensione di reversibilità.
La Separazione ed il Divorzio hanno degli effetti su quelli che, comunemente, vengono detti “diritti successori”, ossia sulla possibilità di diventare eredi dell’ex coniuge nel caso in cui questi non faccia testamento. La domanda più comune è: se non ho fatto testamento, in caso di separazione o divorzio, cosa eredita l’ex coniuge?
La questione è profondamente diversa, a seconda che si tratti di separazione o di divorzio e può ulteriormente variare se interviene una pronuncia di addebito (ossia se il giudice ritiene che l’intollerabilità della convivenza è stata causata dal comportamento colpevole di uno dei due coniugi, come nel caso di tradimento, abbandono della casa coniugale, disinteresse nei confronti dell’altro, ecc.).
Ma procediamo con ordine e analizziamo tutte le possibili soluzioni che si possono prospettare. Nel caso di separazione, dobbiamo capire se trattasi di separazione con o senza addebito.
SEPARAZIONE
Separazione senza addebito
Se la coppia si separa consensualmente (cioè la separazione viene definita “consensuale”) oppure a seguito di una causa ( separazione giudiziale) ma il giudice non attribuisce l’addebito a nessuno dei due, nel caso in cui, prima del divorzio, uno dei coniugi dovesse morire senza lasciare testamento, l’altro erediterebbe il suo patrimonio secondo le regole generali e, quindi, in concorso con eventuali figli ( e qui si rimanda all’articolo sulla successione legittima).
De Jure, l’ex coniuge separato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato: è come se la separazione non fosse mai avvenuta e la coppia si considera come ancora sposata. Questo significa che il coniuge superstite – sempre a condizione che non abbia subìto dal giudice l’addebito della separazione a seguito di una regolare causa – può rivendicare i propri diritti di erede; e se la coppia non ha figli, egli diventa erede universale.
Separazione con addebito
Del tutto diversa è la soluzione se il coniuge superstite sia stato ritenuto colpevole della separazione, ossia ha ottenuto dal tribunale il cosiddetto addebito con sentenza divenuta definitiva (ad esempio ha abbandonato il tetto coniugale, ha tradito, ha picchiato l’ex coniuge, ecc.).
Egli perde i diritti successori nei confronti dell’altro. In pratica, non avrà alcun diritto a diventare erede e ad acquistare una quota del patrimonio dell’ex scomparso.
Attenzione però che se al momento dell’apertura della successione il coniuge superstite godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto, egli avrà diritto a un assegno vitalizio.
É bene ribadire che gli alimenti sono argomento ben diverso dal mantenimento.
Il mantenimento spetta come conseguenza di un diverso tenore di vita tra i due coniugi ed è volto a livellare il divario tra i rispettivi redditi.
Gli alimenti vengono accordati invece al coniuge che si trova in condizioni economiche miserrime e, a differenza del mantenimento, spetta anche se il coniuge beneficiario ha subìto l’addebito.
L’ assegno vitalizio è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, incide esclusivamente sulla quota disponibile e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui la separazione sia stata addebitata a entrambi i coniugi.
La Separazione e Tfr
Nel caso in cui il coniuge deceduto avesse maturato il Tfr, quest’ultimo deve essere corrisposto ai suoi familiari, compreso l’ex coniuge separato (in concorso con i figli e, se conviventi a carico del lavoratore, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo).
La Separazione e la reversibilità
La pensione di reversibilità spetta al coniuge separato di diritto, anche se questi ha rinunciato all’eredità dell’ex (magari nel caso in cui i debiti da questi contratti siano superiori al patrimonio attivo).
DIVORZIO
Divorzio con o senza addebito
Il divorzio cancella tutti ogni diritto successorio. Dopo la sentenza di divorzio decade il diritto a diventare erede nei confronti dell’ex. Nessuna quota del patrimonio spetta, quindi, al coniuge divorziato, a differenza invece di quello separato. E ciò a prescindere dal fatto che il divorzio sia avvenuto con o senza addebito.
Assegno a carico dell’eredità
Tutto ciò che può chiedere il coniuge superstite è che gli altri eredi gli corrispondano un assegno qualora le sue condizioni economiche siano estremamente disagiate. In particolare, morto uno dei coniugi divorziati, il coniuge superstite può presentare domanda al tribunale chiedendo il riconoscimento a suo favore di un assegno periodico a carico dell’eredità, solo se ricorrono i due seguenti presupposti: o deve essere titolare di un assegno di divorzio;oppure deve versare in stato di bisogno. La cassazione interpreta questo presupposto come una effettiva mancanza di risorse economiche occorrenti per soddisfare le esigenze essenziali o primarie della vita.
Si tratta di un assegno alimentare, dato il riferimento allo stato di bisogno: esso ha natura assistenziale. Secondo questa interpretazione, pertanto, l’assegno non è riconosciuto al coniuge che già goda di un pur minimo trattamento pensionistico o al quale venga attribuita una parte dell’assegno di reversibilità.
Nulla è dovuto se gli obblighi patrimoniali sono stati soddisfatti mediante un pagamento effettuato in un’unica soluzione (cosiddetta una tantum).
Divorzio e Tfr
Se il coniuge superstite, al momento della morte dell’ex coniuge, riceveva l’assegno di divorzio e non si era risposato, ha diritto a una percentuale del Tfr spettante agli eredi.
Tale percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Essa spetta solo se:
– prima della morte del coniuge è intervenuto il divorzio o avviato almeno il procedimento;
– il coniuge che chiede il Tfr è titolare di assegno di divorzio periodico (ossia non ha ricevuto un’indennità in un’unica soluzione);
– il coniuge che vanta pretese sul Tfr non è convolato a nuove nozze.
Divorzio e reversibilità
Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità spettante agli eredi dell’ex coniuge in presenza di tutte le seguenti condizioni: o il coniuge deceduto deve aver maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge; l’inizio del rapporto assicurativo dell’assicurato o del pensionato deve essere precedente alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; deve ricevere l’assegno divorzile in forza di una sentenza dal tribunale; non si deve essere risposato. Infatti il coniuge divorziato superstite che si risposa è escluso dal diritto alla pensione, anche se alla data del decesso del pensionato o dell’assicurato il nuovo matrimonio risulta sciolto per morte del coniuge o per divorzio.
Se l’ex coniuge deceduto si fosse risposato, la pensione spetterebbe sia al coniuge divorziato che al coniuge superstite, a condizione che entrambi ne abbiano i requisiti.
Se, oltre al coniuge superstite vi sono altri coniugi divorziati, la pensione viene ripartita tra tutti gli aventi diritto. La ripartizione in quote dell’unico trattamento viene effettuata dal tribunale, tenendo conto della durata legale dei rispettivi matrimoni. Tuttavia il “criterio temporale” nella suddivisione delle quote, per quanto necessario e preponderante, non è esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità.
Fra tali correttivi assumono specifico rilievo sia l’ammontare dell’assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell’ex coniuge oppure le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda; ciò al fine di evitare, ad esempio, che l’ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l’assegno di divorzio.
In caso di decesso o successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato titolare di una quota della pensione ai superstiti ha diritto all’intero trattamento; allo stesso modo l’intero trattamento deve essere erogato al coniuge superstite se il coniuge divorziato cessa dal diritto alla reversibilità.
Sono sempre a vostra disposizione per guidarvi in una corretta pianificazione patrimoniale e famigliare.