Un Cliente, esasperato per i continui litigi e per tutti i dissapori nati negli ultimi mesi, cioè da quando si trova ricoverato in ospedale, mi chiede sconsolato: “Ma io posso riscrivere il testamento a favore di un solo figlio?”
La riflessione è d’obbligo, le soluzioni devono essere precise ed accontentare tutti gli “aventi diritto”.
D’istinto, mi venne da pensare che il genitore possa lasciare tutti i suoi beni a un solo figlio, ma il coniuge e gli altri figli hanno la facoltà di contestare il testamento con l’azione di “riduzione”. Infatti, la libertà testamentaria, che è un principio fondamentale del diritto successorio, trova un limite nella tutela dei congiunti più stretti del testatore. Il coniuge, i figli e gli ascendenti, in mancanza di figli, non possono essere del tutto esclusi dalla successione. Pertanto, se la quota a loro destinata dalla legge viene attribuita anche solo in parte a estranei o ad altri parenti, il testamento e le donazioni fatte in vita dal defunto possono essere contestati.
Siamo di fronte ad una successione necessaria, cioè il testamento a favore di un solo figlio è valido ed efficace, ma se il testatore è coniugato e ha altri figli, il coniuge e i figli esclusi possono agire per ottenere la quota che la legge gli riconosce sul patrimonio del defunto. Questa quota viene chiamata quota di legittima, quota di riserva o indisponibile e i soggetti a cui spetta sono solo ed esclusivamente i legittimari.
Come fare per verificare se il defunto ha leso i diritti dei legittimari, disponendo anche della parte indisponibile? Bisogna calcolare il valore del patrimonio lasciato al momento della morte, detrarre i debiti e sommare il valore dei beni che sono stati donati durante la vita dal testatore.
Terminato il calcolo, si può passare a determinare la quota per legge riservata ai legittimari, che per i figli è:
- metà del patrimonio, se il genitore lascia un solo figlio;
- due terzi del patrimonio da dividere in parti uguali, se il genitore lascia più figli;
- un terzo, se l’unico figlio concorre con il coniuge del defunto, al quale pure spetta un terzo;
- metà del patrimonio da dividere in parti uguali, se il defunto lascia più figli e il coniuge, al quale spetta un quarto.
La quota di legittima destinata al coniuge, quando non ci sono figli, è sempre di metà del patrimonio, anche nel caso in cui ci siano ascendenti del defunto, ai quali è riservato un quarto. Se il defunto non ha coniuge né figli, agli ascendenti è riservato un terzo del patrimonio. Tutto quello che eccede la quota riservata a questi stretti congiunti fa parte della disponibile e può essere liberamente attribuito a chiunque.
L’azione di “riduzione”
Nel caso in cui con le donazioni fatte in vita e con le disposizioni scritte nel testamento l’interessato abbia disposto anche di una parte indisponibile, è specifico diritto dei legittimari proporre entro il termine di prescrizione di dieci anni un’apposita azione giudiziale, chiamata azione di riduzione.
Con l’azione di riduzione si chiede al giudice di dichiarare l’inefficacia delle disposizioni lesive nei confronti dei legittimari, che possono così ottenere la quota loro spettante.
L’azione di riduzione colpirà in primis le disposizioni testamentarie, che verranno ridotte in proporzione, fino a ricostituire la quota del legittimario.
Se ciò non fosse sufficiente, i legittimari potranno far ridurre le donazioni compiute in vita dal defunto, partendo dalla più recente e risalendo alla più vecchia. Ovviamente, se i legittimari volessero accettare la volontà del defunto, il testamento e le donazioni rimangono valide ed efficaci.
Il legittimario che risultasse vittorioso in giudizio può ottenere la restituzione in natura dei beni attribuiti con il testamento o con le donazioni o l’equivalente in denaro del valore di tali beni.
Conclusioni:
Il testamento con cui si lasciano tutti i beni a un figlio solo è valido se non ci sono altri figli e se non c’è coniuge. È valido anche quando gli altri figli e il coniuge abbiano già ricevuto donazioni per un valore equivalente alla quota di legittima. In mancanza il testamento può essere impugnato.
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